parte I
1.1-COME SI COSTITUISCE UN CIRCOLO:
NORME E ADEMPIMENTI
Chi vuole aprire un Circolo, una Società
sportiva, un Club od un'Associazione di base, per svolgere
attività ricreative, sportive, culturali, turistiche,
artistiche, naturalistiche e di promozione sociale in genere,
può rivolgersi presso le strutture ENDAS.
Nel Circolo è possibile aprire anche un bar, una mensa di
piccole dimensioni o uno spaccio per la vendita di generi
alimentari e di generi vari e in alcuni casi è possibile
ottenere il patentini per la rivendita dei tabacchi e dei valori
bollati. Tali servizi debbono essere esclusivamente destinati ai
soci ed è un modo per disporre di comodità a costi convenienti.
Questo è possibile solo associandosi.
La gestione ordinaria di un Circolo prevede una serie di
adempimenti che devono essere effettuati con regolarità e
precisione perchè le attività svolte siano perfettamente
adeguate alla legislazione e alle norme vigenti.
Per prima cosa il Circolo deve darsi un Atto Costitutivo e uno
Statuto, nel quale siano indicati i principi e gli scopi che i
soci intendono perseguire. Un esempio di Atto Costitutivo e di
Statuto che potrà essere adottato dai Circoli, potrà essere
richiesto alle strutture dell' ENDAS.
Il Circolo deve essere in grado di presentare in qualsiasi
momento una corretta documentazione del proprio stato
istituzionale (es. libri verbali dell'assemblea di soci, del
Consiglio direttivo, del Presidente in carica dotato dei poteri
regolari registrati nell'apposito verbale) dalla quale emergano
con chiarezza responsabilità e competenze nonchè un elenco
aggiornato dei soci e delle attività svolte. Gli adempimenti di
legge sono soggetti al codice civile e comportano quindi, se non
eseguiti con puntualità, sanzioni che possono anche assumere
carattere drastico come la chiusura di autorità del Circolo e
l'interruzione delle attività relative.
Nel caso di attività che debbono rispondere a norme particolari,
tra cui quelle igienico-sanitarie, il certificato di appartenenza
non solleva il Circolo dagli adempimenti necessari a superare il
collaudo e i successivi controlli delle autorità competenti.
1.2 - MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN
CIRCOLO O DI UNA SOCIETA' SPORTIVA
Elenchiamo in sintesi i punti essenziali:
NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO
RECEPIMENTO IN STATUTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. 460/97
REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE COPIE
IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA
FISSA
CODICE FISCALE (ATTIVITA' NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE
ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL CODICE 92.62.1
PARTITA I.V.A. (ATTIVITA' COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA
RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL
CODICE FISCALE
LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA ALCUNA
VIDIMAZIONE
PARTE II
2.1 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI PER I
CIRCOLI
Il Circolo non è, e non può essere, considerato
un esercizio pubblico in quanto svolge la propria attività a
beneficio dei propri associati, muniti di tessera ENDAS.
Nello svolgimento di tali attività non perseguire fini di lucro,
in quanto tutte le iniziative sono rivolte al soddisfacimento di
esigenze collettive di carattere sociale che si identificano con
i fini istituzionali dell'Associazione. Il Circolo esplicando i
propri servizi in favore di un determinato gruppo sociale e solo
per esso, conserva sempre la sua natura privata e si distingue
quindi nettamente, come previsto dall'art. 36 del Codice Civile,
dal pubblico esercizio. Fermo restando che l'affiliazione del
Circolo all\'ENDAS dà alle autorizzazioni e alle diverse forme
di esercizio piena legittimità giuridica, è necessario che gli
adempimenti richiesti no vengano trascurati.
2.2 - DISPOSIZIONI E COMPETENZE PER LE
LICENZE INERENTI LE ATTIVITA DEL CIRCOLO
Con l'emanazione del DPR n.616 del 24/7/77 che ha
dato attuazione alla legge n. 382 del 22/7/75 molti poteri di
Polizia Amministrativa sono passati ai Comuni che sono diventati
così, oltre che interlocutori politici, anche punto di
riferimento per una serie di atti che interessano l'attività
tradizionale dei Circoli e delle Società Sportive.
Tali competenze possono essere così riassunte:
-il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in
occasioni di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie
previste dall'art. 103 primo e secondo comma;
la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o
cinematografiche, accademie, feste di ballo, corse di cavalli,
altri simili spettacoli o trattenimenti,
per aperture di esercizio di Circoli o Società Sportive, sale da
ballo e sale pubbliche di audizione,
di cui all'art. 68;
la licenza per pubblici trattenimenti di cui all'art. 69;
- i poteri in ordine alla licenza per somministrazione alimenti e
bevande (anche alcoliche e superalcoliche) di cui agli art. 3 e 5
della legge n. 524 del 14/10/74;
Il fatto che in alcuni casi il Circolo o la Società Sportiva
siano sottoposti alla normativa richiamata potrebbe indurre e
credere - ma così non è - che in qualche modo gli stessi
assumano, nello svolgimento di determinate attività, la veste di
esercizi pubblici.
In effetti tali adempimenti non mutano la sua natura di
"associazione non riconosciuta", a carattere privato,
regolata interamente dalla volontà dei soci (Statuto e
Regolamento interno); tale carattere privato si mantiene anche
quando il Circolo (o la Società Sportiva) richiede licenze e le
ottiene per svolgere attività a favore del proprio corpo
sociale, in quanto queste sono rivolte al conseguimento degli
scopi sociali per cui è costituito ed al soddisfacimento delle
esigenze dei soci (culturali, ricreative, sportive, ecc.) e
pertanto non assumono il carattere commerciale, nè finalità di
lucro.
2.2.1 - Il Circolo non è e non può
essere considerato un esercizio pubblico.
Quindi il Circolo ricreativo (o la Società
Sportiva) non è e non può essere considerato un esercizio
pubblico in quanto:
1) Svolge la propria attività ed esplica una serie di servizi
esclusivamente a beneficio dei propri associati, muniti di
tessere ENDAS;
2) Nello svolgimento di tale attività o servizi, non persegue
alcun fine di lucro, in quanto tutti i servizi e le attività
svolte sono tese al soddisfacimento di esigenze collettive di
carattere sociale che si identificano con i fini istituzionali
dell'Associazione;
3) Non svolge attività di carattere commerciale in quanto è
evidente che il Circolo ricreativo, culturale e sportivo,
esplicando i propri servizi a favore di una determinata
collettività e solo per essa, conserva sempre la sua natura
privata e si distingue quindi nettamente, come previsto dall'art.
36 del Codice Civile, dal pubblico esercizio, che fornisce
invece, un servizio al pubblico al solo scopo di lucro.
Le difficoltà con i Comuni sorgono in particolare per una errata
interpretazione di alcune leggi che disciplinano il commercio ed
in particolare della legge n. 425 dell'1/6/1971 sulla disciplina
dei pubblici esercizi.r
Per quanto concerne le leggi 425/71 e 426/71 il Ministero
dell'Interno, competente fino al momento dell'entrata in vigore
del DPR 616/1977, emanava disposizioni in merito al funzionamento
ed al rilascio delle licenze per la mescita nei Circoli
appartenenti ad Associazioni nazionali a carattere assistenziale
riconosciute dal Ministero stesso, compreso l' ENDAS.
Con tali disposizioni il Ministero chiariva espressamente
l'inapplicabilità dell'osservanza delle norme per le nostre
strutture circolistiche vedi circolare N.109401/12000. A del
19/2/1972.
2.2.2- Sulla non applicabilità della disciplina sul commercio.
(Chiusura settimanale, iscrizione alla Camera di commercio, ecc.)
Sulla non applicabilità della disciplina sulla chiusura
settimanale inoltre si è chiaramente espressa anche la Corte
Suprema di Cassazione con sentenza n. 2388 del 14 febbraio 1973.
Pertanto il Circolo (o la Società Sportiva) decide autonomamente
se vuole o meno osservare la chiusura settimanale tenendo conto
anche di considerazioni politiche quali ad esempio buoni rapporti
con i commercianti, con i rappresentanti commerciali ecc.
Comunque anche nel caso di chiusura della mescita il Circolo può
tranquillamente espletare le altre attività previste dal
programma annuale: cultura, ricreazione, sport, ecc.
In merito alla disciplina sul commercio la sua non applicazione
nei confronti dei Circoli muniti di licenza per la mescita è
ribadita in particolare nella Circolare del Ministero
dell'Interno n. 10773/12000 del 26/4/72.
Nelle suddette circolari viene anche chiarito che i gestori delle
mescite non sono assoggettabili a quanto previsto dall'art. 34
della legge n. 426 e quindi non obbligati a iscriversi alla
Camera di commercio e viene confermata la non applicabilità
delle disposizioni relative ai "piani
comunali\rdblquote" .
Per quanto concerne la legge 524/74, che interessa
particolarmente i Circoli, in quanto stabilisce le modalità per
il rilascio delle licenze per la gestione della mescita bevande
alcoliche e superalcoliche, tale legge, nell'abrogare gli artt.
89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza) e le disposizioni contenute nei decreti del Capo
provvisorio dello Stato del 28/6/46 n. 78 e del 10/7774 n. 705,
conferma all'art. 2 ultimo comma il rilascio delle licenze
speciali per la mescita ai Circoli aderenti ad associazioni
nazionali a carattere assistenziali riconosciute dal Ministero
degli Interni.
Le autorità comunali debbono pertanto rilasciare la licenza
speciale ai Circoli che la richiedono sempre chè siano
rispettate le norme igienico-sanitarie. Il rilascio non deve
essere soggetto al parere dell'apposita commissione nè
sottostare ai vincoli fissati dai piani comunali. In proposito si
è anche espresso il Ministero del Commercio con la circolare n.
2564 del 31/1/75 .
Infine per quanto concerne la legge n. 287 del 25/8/1991, che ha
abolito la legge 524/74, essa è applicabile ai circoli solo per
quanto concerne l'esenzione dai limiti numerici ( art. 3 comma 6,
si veda la circolare n. 190695 del 24/3/1993 del Ministero del
Commercio).
2.2.3 - GIOCHI LECITI (CARTE, BILIARDO,
ECC.)
BILIARDINI ELETTRICI E JUKE-BOX
Come è noto, nei locali del Circolo possono
essere installati apparecchi elettrici: biliardini, flipper, ecc.
e juke-box.
In base alle norme che regolano l'attività dei Circoli, tali
installazioni, se non ubicate nella sala destinata alla mescita,
non sarebbero soggette alle relative autorizzazioni comunali
previste invece per gli "esercizi pubblici" .
Molto spesso però, le autorità comunali richiedono anche ai
Circoli specifiche "domande" per l'autorizzazione
all'installazione. Fermo restando quanto esposto nel primo
capoverso, si ritiene opportuno consigliare - al fine di evitare
lungaggini burocratiche, di accedere a tali richieste.
Se i giochi sono nel medesimo locale della mescita occorre che il
presidente del Circolo presenti domanda in carta da bollo al
Sindaco del Comune per chiedere la relativa autorizzazione.
Occorre inoltre tenere nella sede sociale l'elenco dei giochi
proibiti
2.2.4 - REQUISITI DEI LOCALI (
DISPOSIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI
GENERI ALIMENTARI E MENSE)
Perchè un Circolo (o Società Sportiva) possa
ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e
bevande ivi comprese quelle alcoliche o l'autorizzazione per
gestire uno spaccio di generi alimentari e vari - rimanendo salvi
tutti i giudizi di merito riservati al Comitato di Presidenza
dell' ENDAS - la sede deve possedere i seguenti requisiti:
a) non disporre di ingresso sulla pubblica via (se, per esempio,
un Circolo fosse ubicato in una stanza a pianterreno il cui
accesso è sulla pubblica via, per poter gestire la mescita è
necessario dividere la stanza, situando il bancone bar nella
parte posteriore che risulterà dalla divisione). Per i locali i
cui accessi danno in cortili, atri, ecc., ingressi principali
sono considerati quelli attraverso i quali si accede al cortile o
dell'atrio, e non quelli dei Circoli;
b) rispondere alle condizioni igienico-sanitarie volute dalle
vigenti disposizioni (locale in condizioni di frequentabilità,
munito, tra l'altro, di gabinetto di decenza, di bancone con
acqua corrente per gli spacci di bevande e di alimentari, ecc.)
comprovate da attestazioni dell'Ufficiale Sanitario locale.
c) rispettare le normative HACCP: igiene, salubrità e sicurezza
dei prodotti alimentari. Tutti i Circoli che somministrano o
distribuiscono merci alimentari sono soggette al decreto
legislativo n.155 del 26/05/97, che ha in sintesi i seguenti
obiettivi:\
autocontrollo delle attività connesse con la somministrazione o
la vendita di prodotti alimentari (trasporto, deposito, ecc.)
realizzazione di un adeguato sistema di dei cosiddetti
"punti critici" per annullare e/o ridurre il rischio.
Tale piano deve essere tenuto a disposizione dell'autorità
competente al controllo (Aziende sanitarie locali, servizio di
igiene degli alimenti, NAS, ecc.)
formazione permanente del personale addetto.
I circoli interessati dal provvedimento devono:
- designare il responsabile addetto alla sorveglianza della
igienicità degli alimenti e bevande che vengono somministrate o
distribuite; tale responsabile dovrà partecipare ai corsi
organizzati o dalle sedi provinciali dell'ENDAS o da istituzioni
abilitate a farlo.
- occuparsi della tenuta del Registro.
Questo documento costituisce una vera e propria carta di
identità sanitaria del circolo e costituirà il riferimento per
le ispezioni e i controlli effettuati dagli organismi preposti.
2.2.5 - SPACCIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
1) RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
I Circoli (o le Società Sportiva) aderenti hanno
facoltà di gestire uno spaccio, di bevande alcoliche e
superalcoliche esclusivamente riservate ai soci.
Il rilascio della relativa autorizzazione si ottiene presentando
al Comune la seguente documentazione:
a) la dichiarazione del Comitato di Presidenza dell'Endas
attestante l'appartenenza del CRAS all'ENDAS;
b) certificato penale del Presidente (antimafia)
c) certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune attestante
l'idoneità igienica del locale da richiedersi all'ASL di
competenza o al Comune con domanda in carta da bollo;
d) dichiarazione di avere iscritti almeno 100 soci ( vedi circ.
n. 109401/12000 - del Ministero dell'Interno ha escluso l'obbligo
di presentare al Comune l'elenco nominativo dei soci ritenendo
valida la dichiarazione di appartenenza all'ENDAS o alle altre
associazioni le cui finalità siano state riconosciute dallo
stesso Ministero dell'Interno);
e) notifica al Sindaco di inizio di attività.
Gli addetti allo spaccio devono munirsi del libretto sanitario.
N.B. - Con l'entrata in vigore del DPR 9.5.1994 N. 411 che ha
sostituito l'art. 19 della L. 241/90, la richiesta della predetta
autorizzazione può essere infatti sostituita da una
autocertificazione del rappresentante del Circolo attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge.
2) RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE
Il rinnovo deve avvenire entro il 31 dicembre di
ogni anno, per non incorrere in sanzioni da parte del Comune
presentando:
a) Dichiarazione di prosecuzione di attività in carta da bollo
indicando in essa le attività che vengono proseguite ed il
numero di codice fiscale del Circolo o della Società Sportiva;
b) invio copia del certificato di appartenenza all'ENDAS.
2.2.6 - SPACCIO GENERI ALIMENTARI E VARI
L'ENDAS può autorizzare i CRAS aderenti a
richiedere ai Comuni in cui hanno sede le autorizzazioni a
gestire spacci interni di generi alimentari e vari riservati ai
soci ai sensi dell'art. 34 della legge 11/6/71 n. 426 e dell'art.
50 del relativo regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'Industria, Commercio e Artigianato in data 14/1/72.
Per l'attività dello spaccio è necessario richiedere
preliminarmente al Comune la dichiarazione di idoneità
igienico-sanitaria dei locali ai sensi dell'art. 231 del TU
27/7/1934 pagando la relativa tassa. Nella domanda, in carta da
bollo, deve essere indicato il numero di partita IVA del Circolo
o della Società Sportiva.
Il presidente o il rappresentante deve essere iscritto al REC
(nell'elenco speciale, su semplice domanda, senza esami).
Gli addetti allo spaccio devono comunque essere muniti del
libretto sanitario. La validità della suddetta autorizzazione
dell'ENDAS cessa il 31 dicembre di ogni anno.
2.2.7 - MENSE
In base alle disposizioni vigenti l'ENDAS può
autorizzare il Circolo o la Società Sportiva a gestire una mensa
riservata ai soci.
Il Circolo che intende gestire una mensa deve anche munirsi
dell'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcoliche
osservando tutte le norme e le istruzioni riguardanti tali
spacci, in modo da poterle somministrare ai soci che consumano i
pasti.
I locali da adibire a mensa devono essere dichiarati idonei per
tale destinazione dal locale Ufficiale Sanitario.
Ai sensi del DM delle Finanze del 18/9/1981 le mense devono
rilasciare la ricevuta fiscale per la somministrazione di pasti,
se non hanno optato per il regime forfettario.
Sono escluse dall'obbligo le mense aziendali.